Common law

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Onorevole uomo vivo in corpo vivente di carne ossa e sangue, poiché la tua ricerca della verità ti ha portato a vistare questo blog, che esamina la manifestazione dal punto di vista della legge, oggi vorrei parlarti di common law.

Libera-azione

Affronto questo argomento poiché, come avrai già notato, molti uomini di questa terra, oggi conosciuta con il nome di penisola italica, avviati sul cammino della libera-azione, guardano alla common law come una via di fuga dal sistema. Taluni anche aderendo o creando essi stessi tribunali di common law spesso con le migliori e più oneste intenzioni.

Purtroppo non è tutto oro quello che luccica. Cerco di approfondire con te, caro ricercatore, la questione. La prima “comune” obiezione mossa nei confronti della common law è che, in questa parte dell’occidente, si applica da millenni la code law, mentre la common law è di esclusivo appannaggio dei paesi anglosassoni. Questa affermazione é apparentemente veritiera, ma non realmente tale, vediamo il perché in estrema sintesi.

Nota importante

Nello scrivere questo post ho fatto riferimento a un articolo scritto in origine da Frank O’Collins al quale ti rimando. Preciso che da qualche anno molti dei siti di Frank O’Collins sono stati “consolidati” sotto UCADIA la quale richiede oggi una in-scrizione per la consultazione. Detta inscrizione è tuttavia sospesa da tempo e quindi, di fatto, tutto il sistema è chiuso, inutilizzabile. Per questa ragione non ti reindirizzo direttamente alla fonte.

Common law

Torniamo dunque alla common law. Nel corso della tua ricerca sono certo che anche tu, da serio ricercatore quale sei, ti sarai accorto che il dritto Canonico, quello Romano, prima quello commerciale Fenicio, e quello Assiro Babilonese sono spesso menzionati come “Le” fonti della legge. La common law invece non pare avere grande rilievo nella storia della legge. Almeno in quella che ci raccontano, ricordiamo infatti che la storia era e rimane pur sempre una storia, vediamo perché.

Consultando una fonte, sicuramente di parte ma altrettanto “ufficiale”, come l’enciclopedia britannica pare che la common law sia stata applicata in Inghilterra a partire dal 1536. Successivamente ha trovato un autorevole sostenitore in Oliver Wendell Holmes Jr (1841-1935), autore di un saggio, che diede un forte rilievo alla medesima, intitolato appunto The Common Law (nota le lettere maiuscole). Detto ciò, possiamo serenamente affermare che, se il principio di legge comune è un mito senza meno affascinante, detto mito non sembra avere delle basi lungamente consolidate su cui poggiare essendo nato, in confronto al diritto codicistico, l’altro ieri.

code law

Per chi non lo sapesse, la common law si differenzia dalla legge codicistica in quanto essa si fonderebbe non già su leggi codificate, ma su precedenti giudizi, i quali, appunto in qualità di precedenti, farebbero “legge”. Tuttavia, e a ben pensarci, ci si dovrebbe aspettare che, ogni legge, codicistica o no, sia pensata proprio per regolamentare dei “casi” precedenti alla sua formulazione. Casi-eventi che per la loro natura “difficile” richiedono regole precise.

COMMON LAW: un brand

A questo punto voglio portare la tua attenzione sulla differenza sostanziale che corre tra la common law, e la COMMON LAW. Hai certamente già compreso che parlare di legge comune (rileggi la definizione soprastante) è differente dal parlare di un nome quale è la “COMMON LAW” che, in quanto nome di “persona”, non dice assolutamente nulla in sé, diversamente da un sostantivo aggettivizzato come common law. Per questo ti invito a prestare la massima attenzione anche a questo ultimo particolare. Non incorrere nell’errore di aderire o sottometterti a qualche sedicente tribunale che non applica la common law, ma una presunta legge dal nome COMMON LAW, un brand dei “soliti noti”.

Potresti pensare quindi che, se la common law si basa sui casi giudicati, la code law si basa sulla estrapolazione dei criteri che hanno determinato suddetti “giudicati”. Il passo come vedi è breve e il confine labile. Forse, non già dal tardo 1500 in UK, ma dalla notte dei tempi del diritto commerciale-mercantile, quello fenicio di cui sopra, il reiterarsi di date situazioni ebbe l’effetto di indurre alcuni a stabilire una “casistica” generale, ovvero una legislazione basata sul “caso”. Vale a dire una legge comune (o common law tutto in minuscolo) dalla quale poi venne distillato un “codice” che portò alla code law.

Nuovamente da capo

Certo tu, caro ricercatore, sai e hai già visto che la storia sembra ripetersi ciclicamente e così parrebbe che alcuni abbiano avuto l’idea di ripartire nuovamente da capo nel 1500 d.C. con una codifica dei casi più ricorrenti ritornando alla common law. Sarebbe ingenuo però pensare che i giudizi stabiliti di caso in caso non fossero influenzati dalle preesistenti leggi già in essere (ricordo che esisteva un diritto anglosassone già al tempo, così ci raccontano). Ovviamente anche dalla morale religiosa prima pagana e poi cristiana, che nel frattempo aveva preso il sopravvento, e dalla sua codifica già esistente nel diritto canonizzato della Chiesa medesima.

Gran parte dei “diritti comuni” oggi riconosciuti come tali, provengono da una interpretazione-manipolazione della legge anglosassone scritta e promulgata, nell’ottavo secolo, da Charles Martel dei Franchi carolingi, sapientemente adattati così da essere compatibili con il diritto canonizzato della Chiesa.

A distanza di un centinaio di anni, veniva scritta la Magna Charta, della quale abbiamo già accennato e che, in modo neppure tanto nascosto, stabiliva la supremazia del papato sulle corone e la nobiltà di tutta Europa. Dopo quasi mezzo secolo il Cestui Que Vie Act nel 1666 creava lo strumento ideale per dichiarare 9/10 dell’umanità dispersa in mare (il mare della ignoranza o anche The Sea, più comunemente conosciuta come The See, ovvero una altro nome di società del Vaticano che vanta la proprietà di entrambe i nomi). Mare che vede molti dispersi ancora oggi annaspare tra una disinformazione mediatica virale, molto più perigliosa della presunta influenza del Corona-Virus.
Già, un terribile, così dicono i media, virus. Oltretutto spuntato proprio in occasione dell’uscita della corona inglese dall’UE e in coincidenza del capodanno cinese…molto strano, vero? Sempre ricordando che la corona per eccellenza è la tiara papale…la corona del triregno.

Legge Sacra

Tornando alle storielle, a proposito dei Carolingi, pare siano stati loro a inventare la parola Sovereign sotto la Legge Sacra (Sacré Loi) per descrivere un unto da Dio. Costui ha l’autorità indipendente suprema per governare una data “regione politica” anche detta Regno.

Ho già esaminato il significato della parola “sovrano” in precedenti post, quindi qui riporto solo la ricerca di O’Collins, il quale ne identifica la provenienza nella combinazione di due antiche parole latine che significano “salvatore” e “regno”, da cui “governare, regnare; essere il signore supremo”. Quindi Sovrano significa letteralmente secondo la sua etimologia originale “colui che governa e regna come un salvatore”.

E’ bene ricordare che furono i Carolingi a fondare la Chiesa Cattolica nel 741 d.C. in opposizione alla Chiesa Romana dell’agrifoglio di Antiochia (nome originale e vero di Costantinopoli alla sua fondazione). Furono sempre loro a invadere e stabilire l’ufficio di Vicario di Cristo a Roma, creando il titolo Rex Romanum (Re dei Romani). Da questo momento in poi venne definito il Diritto Canonico come Iuris Canonum della Catholicus Ecclesia.

Comune

Ora ti invito a rammentare l’etimologia di “comune” (altrimenti ti invito a rileggerla nei post precedenti) aggiungendo l’ulteriore interpretazione di O’Colllins che cito a seguire.
Comune è un lemma di derivazione latina del secolo X, che significa “impegnarsi in un onere, un dovere, un servizio o un obbligo”. La parola è stata creata dalla combinazione di due antiche parole latine pre-vaticane: com/comitto = “affidare, commettere” e munis = “onere, servizio pubblico, servizio o obbligo”. Quindi, tirando le somme di quanto suddetto, Common Law significa letteralmente obbligo di un servizio verso la legge, senza beneficio (in quanto obbligo).

Altra parola che similmente si avvicina al concetto di comune è Commonwealth. Il suo significato originale è “l’onere volontario, il dovere pubblico, il servizio o l’obbligo della gente intesa come bestiame. Derivante dal culto romano del XV secolo creato da tre parole latine: com/comitto = “affidare, commettere”, munis = “onere, dovere pubblico, servizio o obbligo” e vele/vealis [che è una parola latina che è stata volutamente rimossa dall’etimologia] = “bestiame o animali”.
Sembra dunque che la common law, nella forma conosciuta oggi e in quella promulgata per la prima volta da Enrico VIII e dai suoi successori, sia stata pensata più per limitare che per liberare. Una forma di franchising moderno del diritto romano che adatta i diritti precedentemente posseduti dagli uomini alle bestie.

Gerarchia della legge

Dalla ricerca suddetta, secondo O’Collins, il moderno “mito della Common Law” è quindi stato creato in un preciso momento storico, essendo la Codifica della Legge che sostiene l’attuale sistema legale. Sistema ratificato e consolidato anche attraverso il Trattato di Parigi del 1763 tra Gran Bretagna, Francia e Spagna con il Portogallo.
A proposito del Trattato di Parigi, quello che più mi ha “dato da pensare” è lo statement con il quale il trattato principia: “In
 the
 Name
 of
 the
 Most 
Holy
 and
 Undivided
 Trinity, 
Father,
 Son,
 and 
Holy
 Ghost. 
So
 be
 it.”. Ovvero “Nel Nome della Santissima Indivisa Trinità del Padre, Figlio e Spirito Santo. Così sia.” Non solo lo statement appare come l’istituzione di un istituto fiduciario (o vogliamo dire “TRUST”), ma stabilisce anche una precisa gerarchia di poteri. Gerarchia che vedrebbe il diritto codicistico in posizione gerarchicamente inferiore alla Common Law, la quale sarebbe inferiore al Diritto Romano della Chiesa, nato dalla common law in senso stretto e originatasi nel diritto commerciale antico.

Trattato di Parigi del 1763

Tornando al Trattato di Parigi del 1763, eccone qui un estratto che da una idea di quanto peso abbia avuto nella sua formulazione. Nel trattato sono stati ri-stabiliti alcuni trattati storici, che in precedenza erano stati sospesi, come i trattati di Vestfalia del 1648; quelli di Madrid tra le corone di Gran Bretagna e Spagna del 1661 e del 1670; i trattati di pace di Nimeguen del 1678 e del 1679; di Ryswick del 1697; quelli di pace e di commercio di Utrecht del 1713; quella di Baden del 1714; il trattato della triplice alleanza dell’Aia del 1717; quella dell’alleanza quadrupla di Londra del 1118; il trattato di pace di Vienna del 1738; il trattato definitivo di Aix la Chapelle del 1748; e quello di Madrid, tra le corone di Gran Bretagna e Spagna del 1750: così come i trattati tra le corone di Spagna e Portogallo del 13 febbraio 1668; del 6 febbraio 1715; e del 12 febbraio 1761; e quello dell’11 aprile 1713, tra Francia e Portogallo.
Il Trattato di Parigi è significativo per un fatto straordinario e storico ancora più eclatante. Esso preannuncia il trasferimento degli antichi diritti, poteri, privilegi, dati in precedenza alle corone del Portogallo di Spagna, Aragona, Castiglia, alla Corona di Gran Bretagna. Questa diviene l’unico Ius Patronatus del Culto Romano, e l’unico controllore del commercio più prezioso al mondo che è il “franchising globale” del Vaticano.

The Most Christian King

Questo fatto si evince in primo luogo dal titolo del trattato “Il definitivo Trattato di Pace e alleanza tra sua Maestà Britannica, il Pricipale Re Cristiano e il Re di Spagna” (The 
definitive
 Treaty
 of
 Peace
and
 Friendship 
between 
his 
Britannick 
Majesty, 
the
 Most 
Christian
 King,
 and
 the
 King
 of
 Spain). Ad un primo esame avevo interpretato “the
 Most 
Christian
 King” quale specificazione dello status della “Britannick 
Majesty” ma leggendo il trattato con più attenzione (“and
 for
 this 
purpose, 
the 
Most 
Christian 
King
 cedes 
in 
full
 right, 
and
 guaranties 
to 
his 
Britannick
 Majesty 
[…]”). Scopro che in realtà the
 “Most 
Christian
 King” è qualcun altro…e chi se non colui che ha stabilito il TRUST “Nel Nome della Santissima Indivisa Trinità del Padre, Figlio e Spirito Santo. Così sia.” ?

Ora mi chiedo, c’é una qualsivoglia evidenza che il Trattato di Parigi non sia ancor oggi più che valido?

Eccoti servito quindi uno dei motivi per i quali O’Collins da tanto valore al Trattato. Esso stabilisce de facto l’investitura della Corona Inglese quale unico rappresentante della Romana Chiesa, riaffermando contestualmente l’egemonia assoluta di quest’ultima.

Uso derivante

Tuttavia, la conversione segreta e l’unione della Gran Bretagna nel leale e unico Ius Patronatus del culto romano creò fin dall’inizio un problema all’interno del corpo statutario dell’Inghilterra. Infatti, come è stato affermato nei precedenti post su questo blog, il concetto di usu-res (usura), o “uso derivante” o usufrutto dalla terra era visto come intrinseco all’etica protestante.

Ciò richiedeva una soluzione ingegnosa che permettesse alla Gran Bretagna di continuare a prosperare come impero segreto cattolico, senza contraddire la legge canonica e le bolle papali contro l’usura.
E’ verosimile che per aggirare l’ostacolo la Corona Inglese abbia, insieme al papato, ideato il concetto di guerra perpetua e il diritto dell’Ammiragliato, sia a terra sia in mare, trasmettendolo al braccio armato per eccellenza, gli USA, e impiegando una forma di legge meno “canonica” di quella al tempo in essere, ovvero la Common Law.

Immediatamente dopo la firma del Trattato di Parigi nel 1763, prende il via una raffica di attività di piratesche mercantili basate sul ​​commercio globale di schiavi, in particolare con la Compagnia africana, attraverso la deportazione di schiavi dal Senegal. Nel frattempo la Banca d’Inghilterra rivisitava in modo significativo la sua carta, per accogliere i nuovi poteri trovati nel commercio di titoli in Europa e nel mondo con indulgenze sostenute dal Vaticano (titoli).

Sir William Blackstone

Nella filosofia del diritto, gli eventi del 1763 vedono nascere il trattato giuridico definitivo di Sir William Blackstone intitolato Commentaries on the Laws of England. Costui è l’autore che ha deliberatamente creato il mito della “Common Law”, stabilendo al contempo la nozione di Diritto Canonico di culto romano o Legge ecclesiastica che costituisce il fondamento di tutta la legge. Bada, ho detto la nozione non il Diritto Canonico in sé. Specifico per evidenziare quanto la nozione in ambito giuridico sia un elemento indispensabile per definire esattamente strumenti che, senza tale supporto, non sarebbero utilizzabili.

Va chiarito che, suddetto trattato giuridico fu ben lungi dall’essere considerato solo un’opinione o un commento, infatti introdusse cambiamenti fondamentali nella legge del tempo. Le opere di Sir William Blackstone erano universalmente accettate come fonte legale definitiva non meno valida rispetto a statuti o giurisprudenza.

A dimostrazione di questi fatti, nei tribunali dei paesi anglosassoni è stato autorizzato l’uso, solo “in accoglienza”, delle leggi civili. Tuttavia, se eccedono i limiti di quella accoglienza, estendendosi ad altre questioni più di quanto consentito, la Common Law può vietare e annullare i procedimenti. Ecco un’ulteriore conferma del fatto che la Common Law ha una autorità superiore al moderno diritto codicistico, seppur inferiore al Diritto Romano.

E’ interessante osservare come ancor oggi la Corte Suprema degli Stati Uniti, l’Alta Corte del Canada e della Gran Bretagna, solo per prenderne alcuni a titolo di esempio, includano citazioni alla fonte di Blackstone come sentenze che rimangono in vigore anche oggi.

Legge

A tale proposito voglio esaminare per un momento la definizione di “legge” considerata da Sir William Blackstone nel 1765:

“legge, considerata (a parte qualsiasi autorità vincolante) come raccolta di nozioni scritte”.

Per contro ecco la definizione di legge offerta dal fondatore e guru del realismo legale OW Holmes Jr. dal suo trattato:

“La vita della legge non è stata logica; è stata esperienza ”.

Puoi notare qui la grande distanza e dissonanza tra coloro che credono nella legge, nella logica e nella ragione e i diplomati delle scuole di legge del XX secolo che non lo fanno affatto basandosi solo sulle definizioni nozionistiche.

Black’s Law 9th Edition (Pg 962) rende più chiaro il motivo di tale inversione di pensiero quando definisce la legge o meglio il sistema legale come:

“Il regime che ordina le attività e le relazioni umane attraverso l’applicazione sistematica della forza della società organizzata politicamente o attraverso la pressione sociale, sostenuta dalla forza, in tale società”.

Ne deriva che è ritenuto “lecito” ciò che “Non è contrario alla legge; consentito dalla legge ”. D’altra parte a contrastare questa definizione di legge di Black’s Law ci ha pensato immediatamente il diritto canonico nel Titolo II Canone 24:

“Nessuna consuetudine, che sia contraria al diritto divino, può ottenere forza di legge. Nessuna usanza contraria alla legge divina può ottenere la forza della legge”.

Né può ottenere forza di legge la consuetudine contro o fuori del diritto canonico, che non sia razionale. Ora, la consuetudine che è espressamente riprovata nel diritto, non è razionale.

Realismo legale

Oggi puoi vedere anche tu che nella concezione giuridica corrente del “realismo legale”, in assenza di dissenso organizzato, obiezione, opposizione, quelle “classi” di professionisti devono la loro posizione e mezzi di sostentamento unicamente allo “STATO” e all’apparato dello “STATO”. Stabiliscono le proprie posizioni e azioni non più seguendo e ottenendo il consenso degli uomini che dovrebbero rappresentare, ma semplicemente avvalendosi degli strumenti di esecuzione. Un modo educato di dire forza armata, terrore, minaccia e coercizione.

Tutto questo non stupisce affatto se consideri che la sospensione dello stato di diritto oggi in essere è sostenuta dal concetto ormai diffuso secondo cui “la legge è qualunque cosa noi (il legislatore) diciamo che sia“. Concetto che appartiene alla mentalità ed è lo status quo di tribunali e di giuristi. Costoro appartengono tutti alle gilde segrete del BAR. Ovviamente, in assenza di un sistema giudiziario che riconosca i principi fondamentali della logica e della ragione al di sopra dello “stile” e del “processo” arbitrario, non ci può essere alcun “rimedio” effettivo in nessuna corte occidentale romano-latina. Dunque meglio non far parte di detto sistema giuridico che non protegge affatto i suoi “incorporati”, ma li deruba costantemente attraverso le Agenzie in parvenza di STATO che protegge e sostiene.

Conclusioni

Infine, penso possa essere interessante leggere questo articolo.  Di esso cito solo una parte del testo, per comprendere come la legge comune e la legge comun-itaria abbiano molti elementi, procedure “comuni”. Il fatto non ti dovrebbe sorprendere. Infatti, un preteso tribunale che ha il compito di dare pareri su tante, apparentemente differenti, legislazioni, (STATI presunti diversi) come potrebbe mai armonizzarle se non attraverso un layer intermedio “comune” a tutte?

“In altre parole, se è indubbio che, in ambito europeo, la tutela dei diritti umani fondamentali fa perno sull’attività delle Corti di Strasburgo e del Lussemburgo, ciò comporta che si tratta di un sistema di diritto basato essenzialmente su una giurisprudenza formata con il metodo proprio dei sistemi di common law”

Ancora una volta e nuovamente voglio ricordarti che la legge è anche essa un servizio, vincolato da contratto e non una forza divina, come vorrebbe farci credere la Chiesa, discesa dall’alto senza bisogno alcuno del tuo consenso.

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