JERSEY TRUST

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Onorevole uomo vivo in corpo vivente di carne ossa e sangue, oggi ho pensato fosse utile fare insieme a te un primo studio del famoso JERSEY TRUST. Per questo sono partito dalla legge del Jersey del 1984. In tanti anni di studio ho capito che la prima cosa da analizzare, quando ci si avvicina a un testo è l’indice degli argomenti trattati, che io vedo un poco come una sintesi e quindi ho pensato di tradurlo (indicativamente) dall’inglese “as is” a nostro beneficio.

LEGGE sul TRUST (JERSEY) 1984
PARTE 1 GENERALITÀ

– Interpretazione
– Esistenza di un trust
– Riconoscimento di un trust dalla legge di Jersey
– Legge propria di un trust
– Foro competente

PARTE 2 DISPOSIZIONI APPLICABILI SOLO Al TRUST DI JERSEY

– Applicazione della Parte 2
– Creazione, validità e durata dei trust Jersey
– Creazione di un trust
– Proprietà che può essere collocata in un trust
– Estensione dell’applicazione della legge di Jersey alla creazione, etc. di un trust
– Poteri riservati a settlor
– Beneficiari di un trust
–  Liberatoria di interesse
– Validità di un trust Jersey
– Trust per scopi non di beneficenza
– Esecutori
– Dimissioni o rimozione di esecutore
– Durata di un trust in Jersey, nomina, pensionamento e dimissione di fiduciari
– Numero di fiduciari
– Nomina extragiudiziale del fiduciario nuovo o aggiuntivo
– Divieto di rinuncia dopo accettazione
– Dimissioni o revoca del fiduciario
– Doveri degli amministratori fiduciari
– Doveri del fiduciario
– Obbligo dei co-trustee di agire insieme
– Imparzialità del trustee

Poteri generali dei fiduciari

– Poteri del trustee
– Deleghe da parte del fiduciario
– Remunerazione e spese del trustee
– Potere di appropriarsi
– Trustee corporativo agente per delibera
– Disclosure
– Responsabilità per violazione del trust
– Fiduciario che agisce nei confronti di più di un trust
– Responsabilità del fiduciario verso terzi
– Fiduciario costruttivo
– Posizione del fiduciario uscente Trust di protezione; interessi di classe; e certi poteri
– Spendthrift o trust protettivo
– Variazione dei termini di un trust
– Potere di accumulo e avanzamento
– Potere di nomina
– Potere di revoca
– Potere di provvedere al cambiamento della appropriata legge

Fallimento, decadenza e cessazione dei trust

– Fallimento o decadenza di interessi
– Risoluzione di una trust Jersey
– Securities

Poteri del tribunale

– Nomina del fiduciario residente
– Potere di sollevare il fiduciario dalla responsabilità personale
– Potere di indennizzare il beneficiario per violazione del trust
– Variazione dei termini di un trust Jersey da parte del tribunale e approvazione di particolari transazioni
– Trust per scopi di beneficenza o non di beneficenza
– Articoli da 47D a 47J: Interpretation Trusts (Jersey) Law 1984
– Determinazione dell'”errore”
– Applicazione di poteri ai sensi degli articoli da 47E a 47I
– Potere di riservare un trasferimento o una disposizione di proprietà a un trust a causa di un errore
– Potere di riservare un trasferimento o una disposizione di proprietà a un trust esercitato dal potere del fiduciario
– Potere di sospendere l’esercizio di poteri in relazione a un trust o proprietà in trust a causa di un errore
– Potere di sospendere l’esercizio dei poteri fiduciari in relazione a un trust o proprietà fiduciaria
– Domande e ordini ai sensi degli articoli da 47E a 47H
– Risparmi relativi alle domande presentate ai sensi degli articoli da 47E a 47H

PARTE 3 DISPOSIZIONI APPLICABILI A UNA TRUST ESTERO

– Applicazione della parte 3
– Esecutività di un trust estero

PARTE 4 DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE

– Applicazione della parte 4
– Domande e determinati poteri del tribunale
– Esecuzione di strumenti con ordinanza del tribunale
– Pagamento delle spese
– Natura del patrimonio fiduciario, a seguito della proprietà fiduciaria e dell’insolvenza del fiduciario
– Protezione delle persone che trattano con il trustee
– Limitazione di azioni o prescrizione

PARTE 5  SUPPLEMENTARE

– Applicazione di questa legge
– Saving provisions
– Regole del tribunale
– Citazione

TRUST e trust

Mi sento di raccomandarti un’accortezza. Ricorda che TRUST e trust non sono la stessa cosa. Mentre il primo è un nome proprio che indica uno strumento commerciale di diritto internazionale, il secondo è semplicemente una parola che vuol dire fiducia. Per questa ragione troverai anche nella TRUSTS (JERSEY) LAW 1984 molti passaggi dove trust è scritto in minuscolo e altri dove è scritto in capital letters per distinguere la parola fiducia dallo strumento.

Se deciderai di usare lo strumento TRUST, ricorda che questo, per essere riconosciuto, deve, secondo la convenzione dell’Aja (che oggi ti permette di usarlo come interfaccia con il sistema), essere definito in modo scritto e rispettare una serie di condizioni, definizioni, intenti dichiarati e indicazioni sulla giurisdizione, in mancanza dei quali il TRUST È NULLO. A questo punto penso ti sia chiaro il motivo per il quale ho ritenuto utile riportare l’indice di cui sopra.

Altra raccomandazione. Leggi con attenzione e mente critica questo documento: I TRUST INTERNI AUTODESTINATI: MISURA NEGOZIALE COMPLEMENTARE O ALTERNATIVA ALLE MISURE LEGALI DI PROTEZIONE DELLE PERSONE PRIVE DI AUTONOMIA magari partendo da questo statement contenuto nel testo:

“Il punto è centrale. Siamo in presenza di esseri umani in carne e ossa. Non di individui astratti. “

Inferior Number of the Royal Court

Esaminando l’indice, la prima cosa che noto, all’interno dell’antefatto al testo di legge, è a chi questa legge si rivolge, ovvero ai trustee e alle persone interessate.

Seguono una serie di definizioni su “chi fa cosa”, alcune delle quali davvero interessanti. Vedi ad esempio la “Inferior Number of the Royal Court”, ovvero la corte che ha titolo di giudizio nel Jersey.
Se in prima battuta ho interpretato suddetto appellativo semplicemente come un blasone di “corte” (tribunale) ho successivamente scoperto che non era così. Le “Inferior Number of the Royal Court” sono anche una specifica carica che riporta, sì, alla corte reale, ma non del regno del Jersey, bensì del regno unito, alla regina nello specifico. Vedi Royal Court. Infatti, leggo che “Le Isole Normanne, prossime alla costa francese, sono inglesi.

Inoltre, se le lettere maiuscole e minuscole fossero state rispettate, avrei potuto cercare di tradurre semplicemente in “i gradi inferiori della corte reale”. Tuttavia, essendo scritto con tutte le iniziali maiuscole si tratta, evidentemente, del nome “personale” dell’ennesima società di diritto privato. Privato, in questo caso, dalla Regina Elisabetta al “popolo” del Jersey!

Foreign Trust

Proseguendo nella lettura individuo la definizione di “foreign trust”. Trattasi di una tipologia di trust che non usa la legge del jersey. E’ chiara l’analogia con la definizione di trust esterno così come definito nella giurisdizione della corporation REPUBBLICA ITALIANA.

Due tipi di JERSEY TRUST

Ne deduco quindi che ci possono essere due tipi di “Jersey trust”. Uno del tutto interno al Jersey, proprietà comprese. Un secondo TRUST che ne impiega solo la legislazione, ovvero sottostà alla legge del Jersey senza “nascere” in Jersey e viene trasferito, tramite la convenzione dell’Aja, nel diritto interno della corporation ITALIA.

Proseguendo ancora, dopo aver letto varie definizioni inerenti le figure del trust nel Jersey, tutte sempre unicamente riferite alla persona, trovo un paragrafo interessante circa il valore orale di alcuni “statement”. Il paragrafo “Termini di un trust” riporta quanto segue:

“[…]indica i termini (inteso come condizioni) scritti od orali di un trust e indica anche qualsiasi altro termine reso applicabile dalla appropriata legge”.

Avevi mai sentito di un trust che contiene regole non scritte ma solo pronunciate a voce? Mmm…primo punto interessate!

Più oscuro il significato di quanto leggo subito dopo:

“La presente legge non deve essere interpretata come una codifica delle leggi in materia di trust, trustee e persone interessate al trust”.

Questa affermazione mi sorprende davvero, e mi chiedo quale sia dunque il fine di detta legge sul trust del Jersey.

Un trust può nascere in qualsiasi modo

Altra importante affermazione all’interno della legge è che:

“Senza pregiudizio per il paragrafo 3, un trust può nascere in qualsiasi modo. Senza pregiudizio per la generalità del paragrafo (1), un trust può nascere mediante una dichiarazione orale o mediante uno strumento scritto (incluso un testamento o un codice) o derivare da comportamenti”.

E se un metodo analogo fosse stato adottato anche qui nella penisola italica, stabilendo degli istituti fiduciari basati solo su inconsapevoli affermazioni fatte da malcapitati viventi?

Viene escluso dalla regole “orale” l’unit trust, ovvero il “fondo d’investimento”, per ovvie ragioni di commerciabilità dello strumento.

“Un trust unitario può essere creato solo per iscritto”.

Person nella giurisdizione del Jersey

Devo a questo punto fermarmi per indagare nuovamente sul termine “person” nella giurisdizione del Jersey. Un primo passo lo faccio scorrendo la “INTERPRETATION (JERSEY) LAW 1954“, nel quale trovo la seguente affermazione: “

“Applicazione di decreti penali agli organi sociali nella costituzione di ogni atto relativo a un reato punibile, sia passato che dopo l’inizio della presente Legge, l’espressione “persona” deve, a meno che non appaia l’intenzione contraria, includere un ente (body corporate).”

Letteralmente body corporate potrebbe essere tradotto in “corpo aziendale”. La questione non è risolta comunque perché torniamo al problema del definire questa persona e il legame che ha con l’uomo. Lo è ancor meno se consideriamo che il Jersey Trust non sembra contemplare altro che persone, diversamente da uomini o almeno viventi, come per esempio è scritto nella convenzione dell’Aja del 1985:

“For the purposes of this Convention, the term “trust” refers to the legal relationships created – inter vivos or on death by a person, the settlor, when assets have been placed under the control of a trustee for the benefit of a beneficiary”.

Il corpo nascosto dei giuristi

Sembra quindi che detta convenzione allarghi la “forbice” piuttosto stretta del JERSEY TRUST. Tornando invece alla persona, ancora una volta, purtroppo o per fortuna, per quanto cerchi, ritorno sempre al diritto romano e poi canonico. A tale proposito, consiglio caldamente la lettura di questo bel articolo: IL CORPO NASCOSTO DEI GIURISTI – Cosimo Marco MAZZONI,  del quale cito solo un estratto per enfatizzare quanto sia rilevante il contenuto.

“Ciò che al giurista sta a cuore non è il corpo umano, e neppure l’essere umano fatto anche di corpo, ma solo il suo sembiante. Il quale si esprime in una locuzione tipicamente giuridica, e cioè nell’ossimoro “persona fisica”.Se ci pensiamo bene questa espressione è diventata per il giurista un’unità concettuale, un sintagma. Mentre si tratta dell’accostamento di un’astrazione con un dato della realtà materiale. Così, l’altra espressione “soggetto del diritto” viene costruita come un artefatto dell’ordine giuridico: è insomma un’ istituzione: vitam instituere, secondo la formula di Marciano. Istituire la vita è creare giuridicamente la vita. E’ su questa istituzione che si possono comporre i modelli. Le sue cause fondanti sono dati di una realtà virtuale. Si chiamano persona, soggetto, parte, socio, erede, eccetera; e nella dimensione costituzionale, cittadino.”

Stante quanto sopra, è un po’ consolante che, almeno nei titoli, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 2000, parli di diritti dell’uomo, seppur solo rimandando ad altri trattati/convenzioni e/o alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell’uomo.

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO

Ti chiederai perché non ho citato invece la DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO. La risposta è semplice e sotto i tuoi occhi. Essa non è un trattato internazionale, ma solo una dichiarazione che esprime un “ideale comune”, quindi non produttiva di norme giuridicamente obbligatorie. Del resto i politici della corporation ITALIA fanno continue dichiarazioni, ma nessuno si aspetta che siano legge, né che le rispettino.

JERSEY TRUST, quali vantaggi?

Tornando al Trust, appurato che la legge del Jersey non prende in considerazione l’uomo, né i “vivi”, mentre la convenzione dell’Aja almeno ammette che tale trust sia una iniziativa nata da “vivi”, dobbiamo chiederci perché il JERSEY TRUST sia tanto blasonato e quali vantaggi reali offra. Senza dubbio la disciplina del JERSEY TRUST è un valido ponte per passare dal diritto codicistico alla common law attraverso la Convenzione dell’Aja.

Inoltre, stante la dichiarata incapacità o volontà da parte del “legislatore” di stabilire chiaramente un collegamento tra uomo e persona nel diritto positivo, la domanda è se ogni uomo possa, motu proprio, creare la sua “persona” senza per forza assoggettarsi alla persona istituita, senza il debito consenso informato dell’uomo, dal presunto e preteso stato. In fondo, anche nel diritto positivo codicistico della corporation REPUBBLICA ITALIANA è pur sempre valido il principio secondo il quale tutto ciò che non è espressamente normato-vietato è concesso.

San Marino

Al fine di allargare la prospettiva, ho pensato di dare un’occhiata anche alla legge inerente il trust in San Marino,  la quale sicuramente fornisce ottime indicazioni sull’istituzione di un trust sostenibile dalla prospettiva della convenzione dell’Aja. Si tratta di una legge ben strutturata a partire dagli elementi necessari e irrinunciabili per l’istituzione di un trust. Nello specifico voglio sottolineare:

“Art.6 (Istituzione del trust) 1. Il trust è istituito per atto scritto fra vivi o per testamento. Qualora l’atto sia stipulato tra vivi è prescritta la forma dell’atto pubblico, senza che sia necessaria la presenza di testimoni, o della scrittura con sottoscrizione autenticata da un notaio, il quale ne assevera la legalità.”

Certamente é questo un punto da ponderare, non credi?

Infine ecco alcuni link interessanti da navigare per scoprire quali e quante giurisdizioni si prestano alla istituzione del trust:

https://www.o body corporateffshorecompany.com/
https://www.vistra.com/services/incorporation-establishment/international-incorporations/trusts-and-foundations/jersey
https://www.family-office-advisory.com/it/servizi-di-family-office/strutture/trust.html
http://www.loconteandpartners.it/it/news/pubblicazioni-quotidiani/trust-institutions-da-panama-lussemburgo-passando-vaduz.

Arraffatutto

Tutto questo rammentando sempre che la CHIESA DI ROMA “rivendica” la titolarità del primo trust “de facto” con la Unam Sanctam, istituito nel diritto divino (sempre positivo comunque vero o no che sia), per non parlare della Magna Charta. Io la definisco la bolla papale (TRUST in questo caso) arraffatutto perché ogni altro trust, se non fatto più che saggiamente, risulta un annidamento o “subroutine” di questo che si pone giuridicamente sotto il divino disponente di Dio. Insomma se non fai attenzione, il tuo trust non farà altro che riconfermare la tua incorporazione alla chiesa di cristo.

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3 Responses

  1. Castrese ha detto:

    Ma non vi ē una legge del 1977 che recepisce la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo?
    Che senso avrebbe recepire una mera Dichiarazione nell’ordinamento giuridico?

    Complimenti per gli scritti. A volte parti un po’ per la tangente, ma sulla questione sei la migliore esposizione ch’io abbia trovato finora. Grazie.

    • QuartAttenzione ha detto:

      Grazie, per il complimento, faccio del mi meglio e si certo, la via della tangente è per me sempre a un passo quando mi trovo a ragionare su tanta iniquità.
      Il senso di recepiere una dichiaraizone? a mio avviso fumo negli occhi come la presunta costituzione, tutte trappole per dare la falsa sensazione di giustizia. Inoltre, come sai, la legge è basata su principi di legge, di fatto è possibile recepire un principio di legge prima di creare la legge, o più semplicemente, dichiarare che è lecito e legale recepire una dichiarazione di intenti. Dovrei comunque approfondire la legge che citi, ricordo di aver approfondito al tempo ma dovrei rinfrescarmi le idee.

      • luis ha detto:

        Se posso permettermi, Castrese cita la Legge 881/1977 nella quale viene ratificata in Italia la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e con la Legale Rappresentanza elaborata a suo tempo (2013/2014) dal gruppo di studio di popolounico (popolounicoevoluzione.org), hanno redatto un trust auto dichiarato con il DPR. 445/2000 il quale ha visto il seguito con la creazione del Soggetto di Diritto Internazionale per il tramite delle Apostille della Convenzione dell’Aja mediante le Prefetture. Con tale atto, alcuni uomini e donne sono riusciti ad auto determinarsi e a “blindare” i propri beni da vari attacchi giuridici e fiscali. Naturalmente come dici tu, occorre capire sino in fondo, se questo strumento abbia forza o sia un ennesimo specchietto per le allodole. Ti ringrazio e apprezzo infinitamente il lavoro di studio, ricerca e approfondimenti che incessantemente fate tutti voi. Vi sono molto grato.

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