Reali proprietà

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Onorevole uomo vivo in corpo vivente di carne ossa e sangue, oggi ti parlo della Nobiltà, o meglio di titoli nobiliari e delle Reali proprietà che ne derivano.

Stirpe Sovrana

Questo post richiede, come spesso accade, una serie di preamboli che ti invito a leggere con attenzione. Il primo di questi parte da alcune considerazioni fatte su una pagina del sito web consiglioaraldico.com che linko di seguito:consiglioaraldico

Nell’articolo summenzionato viene citata, tra alcuni altri esempi, il caso di Sua Altezza Imperiale il principe di…etc. culminato con la sentenza 10-09-1948, n. 5143 bis, n. 23828/48 R.G., della VII sezione della pretura di Roma. In questa sentenza, oltre a riconoscere a “Sua Altezza” tutta una serie di titoli, si riconosce a questi la capacità di compiere atti di sovranità essendo continuatore di una Augusta Stirpe già Sovrana. La Pretura, in siffatta sentenza, osserva altresì che i nobili, anche quando da molto tempo spodestati dei Troni e privati del possesso territoriale, per jure sanguinis, potevano e possono compiere atti che loro competono e tali atti avevano e hanno giuridicamente valore.

Limiti de LA CORTE COSTITUZIONALE

Interessante la posizione presa dalla presunta e pretesa “LA CORTE COSTITUZIONALE” con la SENTENZA N. 101, ANNO 1967, la quale, molti anni dopo, sembra porre dei limiti a quanto stabilito nella suddetta sentenza (10-09-1948, n. 5143 bis, n. 23828/48 R.G.).
Sebbene apparentemente le sentenze non facciano legge (ancor meno nel nostro caso di una corporation in sembianza di Stato) nella corporation REPUBBLICA ITALIANA la pretesa legge si fonda anche sui precedenti più spesso di quanto pensiamo. Certo non stiamo parlando di Case Law ma di Code Law. Tuttavia da dove si origina tale legge codicistica se non da precedenti, usi, consuetudini e leggi anteriori? Primo tra tutti il DIRITTO ROMANO che a sua volta si è fondato su leggi commerciali preesistenti, tutte aventi indiscutibile natura di “common law”.

In ogni caso avrai notato nelle righe precedenti parole che già conosci. Come sovranità, jure sanguinis, atti, valore giuridico, territorio. Se ricordi quanto scritto nei post precedenti, comprenderai, tra le altre cose, quale sia la portata della parola sovrano e perché sia considerata un tabù dal preteso ordinamento codicistico della corporation in parvenza di stato REPUBBLICA ITALIANA.

LA CORTE

Tornando al punto, voglio ricordare che abbiamo già incontrato (nel post precedente sulla società di servizi) questa famigerata “LA CORTE COSTITUZIONALE” nel caso della vicenda dei raggruppamenti territoriali “ATO”. In tale vicenda “LA CORTE” si era espressa a sfavore della legge “berlusca” che ricostituiva di fatto questi domini territoriali ATO disconosciuti dal precedetne referendum. Tuttavia siffatto intervento della “CORTE” non ha impedito il proseguo della privatizzazione al quadrato dell’acqua, che sussiste ancor oggi.

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA nelle DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Presunte “CORTI” a parte, è interessante leggere anche e prima di tutto quanto stabilisce il documento corporativo anche detto “LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA” nelle “DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI” al punto XIV in merito alla questione nobiliare:

I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome. L’Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge. La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

Traduzione: i titoli pre 1922 sono riconosciuti come parte del nome (del resto cosa è un titolo se non un nome?). La legge (non viene stabilito quale legge e di chi) stabilisce le regole per la soppressione della Consulta araldica. Qual è la novità? La legge ha istituito la Consulta e la legge ne regola la soppressione, ovvio. In poche parole questa disposizione costitutiva non stabilisce assolutamente nulla, come tante altre del resto. Tuttavia, potremmo considerare un fatto importante. Dà l’opportunità e la motivazione a tante famiglie nobiliari di sparire dalla vista del “volgo” pur conservando, come vedremo tra poco diritti e autorità.

Titolati italiani

A conferma di quanto ipotizzato, solo per citare un’altra fonte in merito, ti invito a consultare questa pagina:accademiaaraldicanobiliare

L’autore chiarisce che

il disconoscimento non significa l’abolizione o la soppressione dei titoli nobiliari. A conferma di questo infatti, secondo la “Corte di Cassazione (Cass. Civ. 16 luglio 1951, 1952, II, p. 51), “la Costituzione non pone alcun divieto all’uso pubblico o privato dei titoli nobiliari da parte di chi ne sia investito; il “non riconoscimento” vale come divieto solo nei confronti dei pubblici ufficiali, i quali hanno il dovere di omettere ogni indicazione del titolo nobiliare negli atti da essi formati

Ti faccio notare che omettere indicazioni non vuol dire non riconoscere i diritti derivanti da Titoli.

Reali proprietà

Veniamo dunque al punto. Forse ti sorprenderà scoprire che questo lungo preambolo non prelude a una disquisizione sulla “legalità dei titoli aristocratici”. Bensì ci prepara a un’indagine di altra natura che parte dal seguente quesito: le reali proprietà sono vincolate o svincolate dall’avvicendarsi di monarchie, stati, nazioni, governi?

Questa domanda ha una risposta semplice e sotto gli occhi di tutti.
Tali reali proprietà sono Svincolate!
In qualunque luogo di questo bel paese tu viva, avrai notato ville e/o castelli che sono a tutt’oggi di proprietà (Reali proprietà) delle medesime famiglie nobiliari da centinaia di anni.
Se la cosa di primo acchito non sorprende, riflettendoci potrai, d’altra parte, immediatamente dedurre che i tanti avvicendamenti socio-politici e le guerre occorsi in questo vecchio e consunto continente “europeo”, al di là di intombare tanti uomini, non hanno intaccato quella “legislazione” che protegge le reali proprietà. Ancor meglio non hanno intaccato le Reali proprietà.

Enfatizzo i termini reali e Reali per creare il distinguo con la presunta proprietà che tu avresti della tua casa. Tale presunta proprietà dipende, nella maggior parte dei casi, interamente da atti di proprietà che non hai fatto tu ma il Notaio di “rito” e dalla registrazione su registri presuntivamente STATALI sui quali non hai nessun controllo né autorità.

Un semplice ragionamento

Dunque il mio ragionamento è semplice. Se torno indietro nel tempo vedo grandi proprietari terrieri che, o nella veste di Re/Nobili proprietari delle medesime o nelle vesti di feudatari, vassalli etc possedevano/governavano letteralmente ogni metro di terra in questo belpaese. La lunga catena di “concessioni” di dette terre arrivava quindi fino al povero contadino, proprietario di nulla, che disponeva del solo beneficio di coltivare la terra, pagando decime per questo.

In questo quadro, volutamente semplicistico, per ragioni di spazio, come si collocano le proprietà nobiliari (Reali proprietà) tutt’oggi esistenti e apparentemente inviolate da secoli? E’ evidente che molto prima dell’accatastamento delle proprietà, altri registri, come quelli notarili, unitamente agli atti stessi, facevano “fede”.

La Cartapecora di Brancaleone

Mi viene in mente la “cartapecora” con la quale Brancaleone da Norcia si appropria di Aurocastro (dal film L’armata Brancaleone). Documento che, nella finzione del film, come nella finzione giuridica della realtà del tempo, era edito dal Re stesso ancor prima che dal notaio.

Ora, mi chiedo quale cambiamento sia avvenuto, nel presunto passaggio dalla monarchia alla repubblica, per trasformare tutte queste proprietà della “corona” in proprietà di singoli individui (anche se dovrei dire di persone…). Mi chiedo quale forza abbia contestualmente protetto da tale trasformazione, ammesso che sia davvero avvenuta, le Reali proprietà di famiglie nobiliari che ancora oggi possiedono manieri, ville e castelli costruiti ai tempi delle monarchie.

Il passaggio dalla monarchia alla repubblica avrebbe dovuto avere effetto anche su di essi, non credi?

Stemmi antichissimi

Osservo poi la meravigliosa tradizione dell’antico popolo italico che, quanto all’araldica, vanta stemmi antichissimi e simbolicamente molto parlanti. D’un tratto mi accorgo che molti stemmi araldici di famiglie nobiliari blasonate compaiono a tutt’oggi sulle facciate di palazzi “comunali” e di molti altri palazzi presuntivamente “istituzionali”. Quindi mi sovviene quel periodo storico che è stato chiamato  “l’Età Comunale” di città come Bologna e Firenze del tardo medioevo e quello delle “Repubbliche Marinare” di Genova, Venezia, Pisa.

Gli storici ci raccontano siano trascorsi da quei tempi più o meno 900/1000 anni, ma è davvero cambiato qualcosa in termini di proprietà? Oppure sono solo cambiati nomi e volti ma i Reali proprietari sono rimasti gli stessi e tu sei il pro-pro-pro-pro nipote di quei contadini, o al massimo mezzadri, che non hanno mai posseduto nulla se non il loro sudore?

I Savoia

Questo simpatico quadretto si sposa molto bene con quanto hai appreso circa la proprietà della “persona fisica”, di chi la crea, la gestisce e secondo quali fini. Per proseguire il ragionamento fatto poche righe innanzi, mi chiedo se i “Savoia” stessi, casato nobiliare discendete dal Conte di Biancamano, insediati per volontà della corona francese, è bene ricordarlo, abbiano mai posseduto realmente un regno. Oppure piuttosto siano solo il penultimo travestimento, apparente trasformazione di nobili, antichi casati che non hanno mai ceduto o cambiato nulla.
Nel caso dei Savoia ho usato il termine “posseduto” per semplificare, poiché questi erano nobili a riporto della Corona Francese, per conto della quale amministravano terre. La questione comunque non cambia e non termina qui dovendo poi discriminare su chi avesse intitolato la Corona Francese alla proprietà delle terre. Ma per questo ti rimando alle care vecchie bolle papali di cui già trattato nei post precedenti.

Taboo

Interessante invece a questo riguardo un’affermazione che, il consigliere del Re di Francia, nella serie tv “TABOO“, fa rivolgendosi al suo Re.
Contestualizzo. I due stanno dando la caccia a determinati documenti notarili che stabiliscono la proprietà di una specifica isola “cardine” di proprietà del protagonista del film, tale James Delaney. Il consigliere del Re afferma preoccupato che, se non fossero venuti in possesso di tali documenti, terminata la guerra con l’Inghilterra nulla sarebbe cambiato, sarebbe solo iniziata una nuova guerra tra avvocati per stabilire cosa fosse di chi.
Non dimentichiamoci che nelle fiction, nella letteratura fantastica e fantascientifica sono numerosissimi i messaggi più o meno occulti che vengono passati sia per manipolare sia per informare occultamente anche allo scopo di strappare consensi. Ecco perché è buona regola specificare sempre che:

conoscenza [di una qualsiasi cosa] non è consenso né accettazione

Gerarchia dei documenti

Ecco che da tutta questa indagine emerge un dato chiaro. Esistono documenti notarili di classe A e di classe B. Certamente i documenti di classe A sono tali anche per la loro vetustità. La legge più vecchia è prevalente (Prius tempore potior iure).
Un atto notarile datato 1600 è ragionevolmente preesistente a molte delle moderne truffe operate manipolando nomi, cognomi, personalità giuridiche attraverso leggi corporative o meglio (sarebbe chiamarle) codici. Per questo ho ragione di pensare che, in quella dubbia e nebulosa tragedia che ci è stata insegnata come storia, le Reali proprietà in “capo” a poche famiglie siano rimaste sempre alle stesse cambiando solo il metodo di “aggregazione” delle medesime.

Guardarsi intorno con occhi diversi

Si tratta di cercare ora le prove di questo fatto guardando i luoghi intorno a noi con occhi diversi. Ad esempio perché non a partire dalla Repubblica di Venezia o dal Comune di Bologna? Dove e quali sono gli atti costitutivi dei medesimi? E’ un caso che la società privata in parvenza di stato che chiamiamo REPUBBLICA ITALIANA sia costituita da “COMUNI, REGIONI, PROVINCIE, CITTÀ METROPLITANE, STATO”? Se ben ricordo la pretesa “COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA” istituisce, con l’articolo 131 le regioni elencandole una ad una. Tuttavia, non accade lo stesso per i comuni.

Impero Romano

Forse perché questi erano preesistenti non solo alla pretesa e presunta REPUBBLICA ma anche alla monarchia dei Savoia? E chi c’era prima delle Città Comunali e prima ancora e prima ancora? Chi? Il SACRO ROMANO IMPERO? L’Impero Romano? Forse. Quanti imperatori hanno ricoperto contestualmente la carica di Pontefice ? Quindi chi, a partire da Costantino, passando da Carlo Magno, fino ad oggi ha conferito cariche nobiliari? E se da dette cariche nobiliari sono derivate proprietà e/o feudi, a chi possono essere ricondotte? Infine, potrebbe tutta questa presunta storia essere una manipolazione ad hoc fatta per rivendicare diritti su proprietà che invece sono state prese unicamente con la forza e la violenza ai legittimi nativi?
(La strage degli indiani d’america la dice lunga su tale fatto). Dove sono nati i primi documenti storici organizzati in forma di testi? Trascritti da chi? Quale classe religioso-politica possiede il monopolio della conoscenza da tempo immemore?

Non approfondisco qui la linea che pare collegare i Comuni con i Municipi romani, anche se è un interessante spunto di riflessione, soltanto per restare focalizzato sulle Reali proprietà immune da avvicendamenti politici.

Il marchio

Ecco una riflessione semplice semplice, di quelle che piacciono a me. Oggi sai che se ti metti a vendere bibite e sulle confezioni delle bottiglie scrivi “The Coca Cola Company”, presto o tardi incontrerai dei problemi avendo usato un marchio che non ti appartiene. Per contro non ti scandalizzi assolutamente nel vedere il simbolo araldico di un casato nobiliare impresso sulla facciata di quello che pensi essere il tuo “COMUNE”. Eppure anche quello è un marchio di proprietà apposto su un edificio che pretende di “rappresentare” il comune. Io non credo affatto al caso, tu si?

Il Comune

Ulteriore riflessione di oggi riguarda proprio quella istituzione che chiami “Comune”. Curiosamente interessato da leggi corporative come il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, conosciuto anche con il nome di TUEL o anche TUOEL, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

Sebbene non ami citare tale fonte, è interessante la definizione che da Wikipedia di Comune. Il medesimo, nell’ordinamento giuridico della società di diritto privato in parvenza di legge conosciuta come Repubblica Italiana, è un ente locale territoriale autonomo, formatosi praeter legem secondo i princìpi consolidatisi nei comuni medievali. Oggi sarebbe definito dall’art. 114 della costituzione della Repubblica Italiana, articolo già esaminato nel post precedente sulla società di servizi: La Repubblica.

Conclusioni

Non abbiamo spazio adesso per approfondire, ma la sola affermazione di cui sopra è già conferma di quanto detto nel presente post. Questo senza dimenticare che una recente riforma costituzionale della corporation REPUBBLICA ITALIANA ha trasformato l’articolo 114 da così:

La REPUBBLICA si riparte in Regioni, Province e Comuni
a così:
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principî fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Ultimissima considerazione. Se la corporation REPUBBLICA ITALIANA non riconosce i titoli nobiliari, cosa dire invece del diritto internazionale che regola rapporti tra paesi dove le monarchie, a partire da UK, esistono ancora e agiscono con tutti i privilegi annessi e connessi?

Ricorda comunque che la reale proprietà è solo appannaggio dell’uomo reale ovvero l’uomo vivo in corpo vivente di carne ossa e sangue.

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1 Response

  1. webstek ha detto:

    20 Ma la tensione tra il diritto di proprieta e i disegni dinastici non fini con il tramonto del patrimonio vincolato e delle fantasiose inalienabilita. Mentre la lunghezza delle concessioni familiari, e pertanto l’estensione della parentela, venne fissata in strategie di trasmissione, un’altra forma di trasmissione tra generazioni comincio a svilupparsi. Si escogitarono trasferimenti di terra che permettevano alle famiglie di occuparsi di altre questioni : una visione piu ampia della distribuzione delle sostanze all’interno di un gruppo familiare piu limitato, la famiglia nucleare. L’attenzione su lunghe restrizioni sull’alienazione attraverso generazioni, che aveva caratterizzato i secoli precedenti, venne sostituita da una preoccupazione piu angusta fatta propria dai proprietari terrieri nella distribuzione della proprieta a chi non veniva in possesso della terra, i figli minori e le figlie del donatore, e la prole del suo erede maschio. Si puo ora passare a esaminare questa transizione.

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