Sovranità…pensiamoci su!

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Riflessioni sulla sovranità

Oggi intendo riflettere sul concetto di sovranità. Iniziamo con la parola sovrano: colui che sta sopra, superiore, prevalente. E’ interessante anche il vocabolo inglese sovereign che potremmo scomporre con facilità in (s)over-reign, sopra il regno. Vediamo per completezza cosa dice il Black Law Dictionary, riferimento internazionale per il diritto positivo.

SOVEREIGN: A chief ruler with supreme power; a king or other ruler with limited power. In English law. A gold coin of Great Britain, of the value of a pound sterling.
Tradotto: “un capo sovrano con potere supremo; un re o un altro governante con poteri limitati. E’ anche una moneta d’oro della Gran Bretagna, del valore di una sterlina.” 

Il sovrano

Una moneta? Si, esattamente. Il sovrano è una moneta d’oro del Regno Unito, con il valore nominale di una sterlina. Coniato a partire dal 1817 fino a oggi, era in origine una moneta circolante accettata in Gran Bretagna e altrove nel mondo. Ora è anche una moneta d’oro e qualche volta è montata in gioielleria.

La Chiesa cattolica è un ente sovrano

Ampliando la ricerca troverai certamente interessante il sito Ius Canonicum, nel quale si sottolinea in più punti la qualità (in senso lato) di ente sovrano della Chiesa cattolica (cattolica scritto con la “c” minuscola, non credo a caso) avente altresì ordinamento sovrano. Questo sito dichiara di non avere alcun carattere ufficiale, né di essere legato alla gerarchia ecclesiastica o a movimenti religiosi. La ritengo comunque autorevole fonte di informazioni viste le elevate credenziali dell’ideatore e Direttore scientifico Alessio SARAIS, specializzato in diritto dello Stato della Città del Vaticano, diritto ecclesiastico e Viceprefetto aggiunto presso la Direzione centrale degli affari dei culti del Ministero dell’Interno. Avrei voluto disporre di più tempo per verificare chi ha il copyright del suddetto sito, perché penso possa essere una scoperta interessante.

Sovranità indipendente

Dunque, ho ragione di pensare che il termine “sovrano”, al di là delle definizioni, abbia una connotazione ben precisa. Quando è usato per aggettivizzare uno stato o un ordinamento giuridico, ne indica la superiorità rispetto ad altri. Tuttavia, nella definizione di Chiesa cattolica leggo che questa è un ente sovrano indipendente, questo mi porta a pensare che anche il fattore di indipendenza abbia il suo peso. Infatti, l’essere sovrano implica in sé il riconoscimento di uno o più regni sopra i quali l’ente si innalza. La parola indipendente invece mi porta a pensare a una sorta di sovranità che prescinde dall’essere sopra uno specifico regno, e per questo è indipendente nel suo status.

Del resto anche il Black Law Dictionary parla chiaro definendo sovereign “un capo sovrano con potere supremo; (ma anche) un re o un altro governante con poteri limitati.“. Ovvia quindi la necessità di stabilire una sovranità non dipendente da fattori esterni a essa. Il che, peraltro è, a parere mio, anche un approccio non contrappositivo.

Sovranità nella COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Proseguendo su questo ragionamento, voglio esaminare l’articolo 1 dei PRINCIPI FONDAMENTALI della COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. (Premetto che conoscenza non è accettazione).
Il suddetto articolo recita:

“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.”

I giuristi che hanno scritto questo primo articolo non hanno detto che il popolo è sovrano ma che la sovranità appartiene al popolo stabilendo anche un limite, ovvero “che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione“, il che ci fa pensare immediatamente ai poteri limitati definiti in Black Law Dictionary. Questo primo articolo dice quindi che il popolo è “sopra al regno” ma sotto, ovvero limitato, alla Costituzione (costituzione con la C maiuscola). Dunque, la COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA conferisce al popolo la appartenenza della sovranità ma all’interno (limitatamente alla) della COSTITUZIONE.

Sovrano limitato e sovrano indipendente

Avrai già notato che continuo a scrivere COSTITUZIONE tutto in maiuscolo, questo per indicare precisamente il documento accettato (non da tutti) quale costituzione; non intendo quindi una generica costituzione di qualche ente o stato, oppure “l’atto di costituire” ma un documento dal nome “COSTITUZIONE”. I giuristi autori di tale documento hanno generosamente deciso di dare l’appartenenza della sovranità al popolo. Tale atto pone la “COSTITUZIONE” in una posizione di superiorità rispetto al popolo stesso il quale riceve tale sovranità da quest’ultima, ovvero da chi l’ha ideata e istituita, con certi “limiti”. Diversa la situazione del soggetto di diritto “Chiesa cattolica” che invece è un ente sovrano indipendente e non, direi, sovrano limitato.

La delega del popolo 

A questo punto non resta altro che esaminare la parola popolo ed eventuali deleghe che questi avrebbe dato come appare nell’articolo 101 della COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

“La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.” .

Cominciamo dal popolo. Puoi constatare da te che il “popolo” non è un uomo vivo in carne ossa e sangue, ma è la rappresentazione di un insieme di individui. In quanto rappresentazione non è reale, non ha gambe e braccia, non è vivo e non pensa, è una finzione giuridica, punto. Il significato della parola popolo, per il quale rimando in primo luogo a etimo, come al solito, e quindi al latino, è riunire, mettere insieme, radunare un insieme ovvero folla, moltitudine. Sempre su etimo leggo: “altri lo vuole detto per *quoculis= quol-cul-us e interpreta: circolo o adunanza di persone”.

Populus in latino indica comunità politica che costituisce lo Stato e anche, abitanti di un paese, moltitudine, folla, gente, schiera, (in senso figurato) paese, regione, territorio abitato e ancora “tesoro dello Stato”.

Il popolo nel CODICE DI DIRITTO CANONICO

A questo punto ci dovremmo chiedere cosa significa comunità ad esempio e, se ricordiamo il significato di comune (vedi l’articolo consenso disinformato) di nuovo non abbiamo la definizione di popolo, anzi… Il diritto codicistico rimanda alla costituzione e quindi anche esso non ci aiuta laddove invece il Diritto Canonico qualcosina dice:

CODICE DI DIRITTO CANONICO Can. 204 – § 1. “I fedeli sono coloro che, essendo stati incorporati a Cristo mediante il battesimo, sono costituiti popolo di Dio e perciò, resi partecipi nel modo loro proprio dell’ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, sono chiamati ad attuare, secondo la condizione propria di ciascuno, la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo.”.

Incorporazione

Quindi il popolo è costituito dai fedeli e i fedeli sono coloro che sono incorporati a Cristo mediante il battesimo.

Ancora il CODICE DI DIRITTO CANONICO nel Can. 96 recita:

Mediante il battesimo l’uomo è incorporato alla Chiesa di Cristo e in essa è costituito persona, con i doveri e i diritti che ai cristiani, tenuta presente la loro condizione, sono propri, in quanto sono nella comunione ecclesiastica e purché non si frapponga una sanzione legittimamente inflitta.”

Ergo il popolo, in mancanza di altre definizioni, fonti precise e autorevoli, è fatto, secondo quanto sopra esposto, di persone! Su queste ultime ho già scritto in precedenza e quindi qui mi limito a dire che si tratta di finzioni giuridiche.

Il popolo è una finzione giuridica

Ricapitoliamo: il popolo è una finzione giuridica che è composta da una “moltitudine” di finzioni giuridiche, le persone. La sovranità appartiene a questo raggruppamento di persone che a loro volta appartengono all’ente che le ha create successivamente all’incorporazione dell’uomo, ovvero la Chiesa di Cristo in prima battuta. Quindi l’uomo con il battesimo, a seguito dell’incorporazione, delega alla persona, costituita dalla Chiesa di Cristo, e non dall’uomo bada bene, il potere di rappresentarlo e la persona delega al popolo il diritto di appartenenza della sovranità. Visto che la persona è costituita dalla Chiesa di Cristo a essa appartiene e quindi a essa appartiene la sovranità (del popolo).

Gli amministratori del popolo

Torniamo però all’articolo 101 della COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA“La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.”

Molto interessante questo articolo che individua perfettamente il delegante, ovvero il popolo, ma non il delegato che si intuisce (ma non è qui esplicitato) siano i giudici. Altro termine importante è “amministrata“, ovvero da amministrare: “governare maneggiare cose pubbliche o private“. Quindi dico il vero quando affermo che, se i giudici sono coloro che ricevono la delega di amministrare la giustizia dal popolo, sono amministratori, giusto?
La domanda però nasce spontanea, si può amministrare uno o più uomini? Forse si, nel senso di servire (vedi il lat. ministro) occuparsi di, etc. In questo senso un
ministro dovrebbe essere la carica data a un uomo per servirne altri e amministrare le loro “cose“. Le persone però non sono uomini e nemmeno cose. In ogni caso, dal punto di vista giuridico (corporativo) l’amministratore è un delegato al quale si assegna un dato incarico. Ma di nuovo sembra mancare di una definizione codicistica esatta.

Di nuovo il CODICE DI DIRITTO CANONICO ci viene in aiuto con il Can. 207 – § 1. “Per istituzione divina vi sono nella Chiesa tra i fedeli i ministri sacri, che nel diritto sono chiamati anche chierici; gli altri fedeli poi sono chiamati anche laici.”.

Qui però detti ministri sono tali per “istituzione divina” e non per delega da uomini. Nota che mentre l’uomo viene costituito persona, i ministri vengono istituiti oltretutto, e nientemeno che, dal divino.

Istituire vs costituire

Ora dovresti chiederti quale sia la differenza tra l’istituire e il costituire e credo che per analogia si possa ravvisare lo stesso significante che si ravvisa tra invocare e convocare o evocare.  Qui, il prefisso “in” indica qualsiasi cosa che nasce dall’interno mentre “con” o “e” qualcosa di esterno. Ovvio che se stabiliamo un’istituzione divina dobbiamo pensare alla divinità che è nell’uomo e lo rende, tra i fedeli (e non necessariamente facente parte della categoria fedeli) un ministro o chierico.

Conclusioni sulla sovranità

Per concludere: quel meraviglioso documento tanto decantato dal nome COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA non riguarda affatto, per quanto concerne la sovranità, gli uomini ma solo finzioni giuridiche aggregate in forma di popolo. E per forza che queste hanno sovranità limitata! Sono finzioni! Quale sovranità può mai avere la rappresentazione di un uomo vivo in carne ossa e sangue? La mia fotografia rappresenta un’immagine di me in un dato momento ma non credo possa esercitare nessuna forma di sovranità, non può nemmeno volerlo visto che è solo una fotografia!

Quindi, io sarei molto cauto nell’usare il termine “sovrano” o sovranista visto quanto sopra esposto, anche se aggettivizzato con indipendente; ti faccio notare che anche la Chiesa usa questa parola solo in riferimento a un ente. Non sono a conoscenza dell’uso della parola sovrano indipendente in riferimento al Romano Pontefice, e non credo che un uomo vivo in carne ossa e sangue abbia alcun beneficio ad usare tale epiteto poiché, se l’istituzione di nazioni è davvero elettiva, se le nazioni sono l’insieme dei nati in un territorio che stabiliscono per essi stessi una forma di governo, allora sarebbe una inutile precisazione dire che gli uomini sono superiori ai governi che essi stessi hanno formato. Se questo fosse ancor vero naturalmente, ma se non fosse più così da lungo tempo?

Anche la Chiesa, quale società originaria e indipendente, ha come tale un proprio ordinamento sovrano. Il fatto che la Santa Sede (Vatican, Holy See su WIPO) abbia anch’essa un certo numero di marchi registrati su WIPO è senz’altro un fatto che fa riflettere.

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3 Responses

  1. Nik ha detto:

    Ciao, vorrei solo aggiungere che il popolo italiano è sovrano, come indicato dall’art.1 della Costituzione, e lo è in quanto non può il governo stesso essre al di sopra di chi l’ha creato. Ecco spiegato il significato che la Costituzione appunto vorrebbe dare al termine sovrano. Essa ci dice molto semplicemtente che è il popolo crea il governo ed è il popolo che controlla, tutela e garantisce la correttezza e la trasparenza del suo operato. Inoltre il governo non può mai elevarsi al di sopra delle decisioni del Popolo sancite negli articoli della Costituzione, nè modificarle per un qualche interesse non coincidente con la volontà espressa tramite la sovranità del popolo. È il popolo che conduce per mano propria il governo nella direzione stabilita e regolamentata dalla Costituzione. Il governo non può in alcun modo prendere decisioni che non siano delegate e rappresentate dalla sovranità popolare. Gli uomini si costituiscono in un ente più complessivo per poter creare, delegare e sorvegliare la condotta della propria creazione. È questo quello che sancisce l’art.1 della nostra Carta Costituzionale. Chi l’ha dimenticato ?

  2. Luis ha detto:

    Mi permetto segnalare il link corretto dove evincere la moneta sovereign: https://www.govmint.com/gb-1911-1932-gold-sovereign-george-v-bu

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